Il Tribunale UE conferma la validità del design della maschera “Easybreath” di Decathlon

Il Tribunale UE conferma la validità del design della maschera “Easybreath” di Decathlon

Respingendo la richiesta di nullità avanzata da Delta-Sport, la Corte ribadisce i criteri di tutela dei modelli comunitari anche quando sono funzionali

Il Tribunale dell’Unione Europea, con due sentenze distinte ma analoghe, ha confermato la validità del design registrato della maschera da immersione “Easybreath” di Decathlon, respingendo la richiesta di nullità avanzata dalla società tedesca Delta-Sport Handelskontor GmbH.

Al centro della controversia vi era l’accusa, da parte di Delta-Sport, secondo cui le caratteristiche estetiche della maschera sarebbero state interamente dettate da esigenze tecniche, privandole quindi della protezione prevista dal Regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, in particolare l’articolo 8.

L’art. 8, comma 1, stabilisce che non possono essere protette le caratteristiche di un disegno che sono dettate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto. Tuttavia, la Corte ha ribadito un principio chiave: per essere considerato privo di tutela, tutte le caratteristiche del design devono essere esclusivamente funzionali. Se anche solo alcune di esse conferiscono un carattere individuale, per esempio estetico, distintivo o riconoscibile, la protezione resta valida. Nel caso della “Easybreath”, il Tribunale ha riconosciuto che il design presenta elementi che non sono strettamente tecnici, e che contribuiscono a definire l’identità visiva del prodotto. Inoltre, ha richiamato l’eccezione prevista dal comma 2 dell’art. 8, secondo cui alcune caratteristiche funzionali possono comunque essere protette se fanno parte di sistemi modulari destinati a essere combinati tra loro.

La sentenza rappresenta un importante chiarimento giurisprudenziale sui confini tra funzione tecnica e design creativo: in sostanza, la Corte ribadisce che funzionalità e protezione del design non si escludono a vicenda, pertanto un oggetto può essere efficiente dal punto di vista tecnico e al contempo distintivo per il suo aspetto, e per questo meritevole di tutela.

Queste pronunce rafforzano la posizione delle aziende che investono in innovazione di design anche in prodotti funzionali, come quelli sportivi, medicali o tecnologici. Confermano inoltre l’impostazione già consolidata nella giurisprudenza europea, ovvero che l’analisi della validità di un modello non può basarsi solo sulla sua utilità, ma deve tenere conto del contesto visivo, commerciale e creativo in cui viene percepito.